Prosegue la nostra indagine nel ginepraio della “Legalità e Giustizia” in regione Calabria (seconda puntata)

Prosegue la nostra indagine nel ginepraio della “Legalità e Giustizia” in regione Calabria (seconda puntata)
Domizia Di Crocco (Latina)

A cura di Dott.ssa Domizia Di Crocco (Latina) * Cell. 324-8648262 * domizia.dicrocco@dconline.info *

Segretario regionale Dip. Legalità e Giustizia della Democrazia Cristiana del Lazio * Segretario provinciale Mov. Femminile e per le Pari Opportunità provincia di Latina.

< Prosegue la nostra indagine nel ginepraio della “Legalità e Giustizia” in regione Calabria (seconda puntata)>.

Come avevamo preannunciato nel nostro primo articolo sull’argomento prosegue la nostra indagine sul tema della Legalità e giustizia in regione Calabria ( e di converso anche in tutta Italia), argomento che si sta rivelando un vero e proprio “ginepraio” nel quale non è proprio facilissimo districarsi.

Avv. Rocco Piergiorgio Lo Duca

La Democrazia Cristiana della Calabria ha deciso di impegnarsi a fondo in questo ambito tanto da costituire un proprio dipartimento denominato < Legalità e Giustizia > della D.C. calabrese coordinato a livello regionale dall’Avvocato Rocco Piergiorgio Lo Duca, di Cosenza.

Angelo Sandri (Udine)

Il Dipartimento opera a stretto contatto con la Segreteria politica nazionale della Democrazia Cristiana rappresentata da Angelo Sandri (Udine) e con il Dipartimento Legalità e Giustizia nazionale della D.C. coordinato dall’Avvocato Alfredo De Filippo (di Sarno / in provincia di Salerno).

La finalità del Dipartimento è quella di far rispettare quei principi di legalità e di trasparenza che dovrebbero essere alla base di una corretta gestione della cosa pubblica e che invece – al momento – pare in balia di un sistema alquanto fumoso e spesso non corrispondente a quei principi che sono alla base della nostra Costituzione.

In questa sede dunque, ritornando alle quetioni calabresi, è il caso di riaffermare e contestare, ancora una volta, che a monte delle delibere falsamente assunte dal Comune di Cosenza, vi sia un contratto di diritto privato che il Vescovo della Diocesi di Cosenza-Bisignano (Mons. Francescantonio Nolè) che è stato ufficialmente disconosciuto in quanto mai sottoscritto.

Avv. Alfredo De Filippo (Salerno)

Un tanto è stato ufficialmente notificato alla’ente in questione (Comune di Cosenza), tramite comunicazione certificata da parte di un legale di Cosenza (in data 10 luglio 2020), così come successivamente riconfermato sia al Comune di Cosenza che alla regione Calabria (30 settembre 2020).

Comunicazioni a cui non è stato ancora dato il doveroso riscontro, il che appare un aspetto davvero abbastanza strano e piuttosto preoccupante.

Sul punto dunque a nulla vale che il Ministero degli Interni abbia omesso di applicare ai medesimi deliberati l’art. 138 del T.U.E.L., non ancora provvedendo all’annullamento di atti sicuramente illegittimi e falsi, che, dunque, dovranno essere disapplicati dalla Magistratura giudicante.

Un tanto è stato precisamente richiesto dall’Avvocato Rocco Piergiorgio Lo Duca il quale è in attesa di opportuna comunicazione da parte dell’Autorità Autorità Giudiziaria destinataria di una apposita pec di data 7.10.2020.

Il Segretario poitico regionale della D.C. della Calabria dott. Franco Zoleo

Un altro aspetto con certo trascurabile è dato dal fatto che i Commissari liquidatori del Comune di Cosenza hanno trascurato di riscontrare l’istanza, ex art. 252 TUEL, inoltrata dalal’Avvocato di parte per conto della Sig.ra Giuliana Spadafora, anche per gli obblighi di cui al comma 5 dell’art. 252, d.lgs. n. 267/2000.

Questa battaglia del Comitato Legalità e Giutizia della Democrazia Cristiana della regione Calabria viene condotta a beneficio della collettività tutta, per riaffermare e ulteriormente contestare la gravissima omissione dell’applicazione dall’art. 126 Cost. nell’apparente gestione dell’emergenza sanitaria in atto, che ha permesso l’adozione di numerosi altri atti e deliberati falsi, come pure sono tutti gli scostamenti di bilancio, sin qui, approvati ad ogni livello, dal locale al nazionale.

In questo senso, sul punto, è doveroso riportarsi a quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 depositata il 5 giugno 2003, che ha testualmente disposto: “Si deve però eccettuare l’ipotesi dello scioglimento o rimozione “sanzionatori”, prevista dall’art. 126, primo comma, della Costituzione.

Il Segretario amministrativo naz.le e Legale rappresentante della D.C. Geom. Gianfranco Melillo (Trieste)

In questo caso, si tratta di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell’art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale).

E’ logico quindi che le conseguenze, anche in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l’art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii, nonostante l’avvenuta soppressione del vecchio art. 126, quinto comma.

<< Non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale >>.

E che il riferimento certo sia anche alla legge 10.2.1953 n. 66 e, dunque, alla procedura di cui agli artt.
artt. 51/54, lo si deduce anche nella successiva sentenza n. 68 emessa dalla Corte Costituzionale in data 26 febbraio 2010, ove, a conferma dell’anzidetto disposto del 5.6.2003, si legge pure esplicitamente che, << Con la medesima sentenza questa Corte ha riconosciuto la competenza esclusiva del legislatore statale per l’ipotesi dello scioglimento o rimozione “sanzionatori”», prevista dall’art. 126, primo comma, Cost.>>.

Ciò posto, in ragione del grave dissesto del Comune di Cosenza e del dimostrato omesso controllo dei
bilanci comunali da parte della Regione Calabria, anche il Consiglio Regionale della Calabria andava sciolto ( e sicuramente andrà sciolto), ex art. 126 cost., anche per violazione dell’art. 119 Cost., persino senza alcun margine di discrezionalità, proprio in relazione alla specifica disciplina di cui all’art. 17 della legge delega n. 42, del 5.5.2009, a mente del quale: “tra i casi di grave violazione di legge di cui all’art. 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali”.

 

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