Partita IVA, novità sul passaggio al regime forfettario.

Partita IVA e passaggio al regime forfettario per un professionista nel nuovo regime dei minimi: novità e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Partita IVA, novità sul passaggio al regime forfettario.

Partita IVA, novità sul passaggio al regime forfettario (articolo precedente Qui): arrivano dall’Agenzia delle Entrate alcuni chiarimenti per i “nuovi minimi”.

Il caso, contenuto nella risposta all’interpello pubblicata il 20 novembre 2018 dall’Agenzia delle Entrate, riguarda le regole per l’applicazione della flat tax al 15% o del 5% prevista per le nuove attività.

La richiesta di chiarimenti arriva da un professionista che, avendo avviato la propria attività nel 2014 rientrando quindi nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, chiede ora se il passaggio al regime forfettario richieda o meno il rispetto del vincolo di permanenza.

Non bisogna rispettare nessun vincolo di permanenza per coloro che applicavano tale regime di vantaggio – anche noto come dei nuovi minimi – prima del 2014. Il chiarimento è particolarmente interessante per chi intende passare al regime forfettario.

Partita IVA, novità sul passaggio al regime forfettario

La risposta fornita dalle Entrate ricorda che il regime dei “nuovi minimi”, meglio noto come regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanilelavoratori in mobilità, è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016 e sostituito dal regime forfettario.

I titolari di partite IVA che già lo applicavano, potevano permanervi sono alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età).

L’altra alternativa era il passaggio al regime forfettario con condizioni “agevolate”, ovvero applicando l’aliquota di tassazione del 5% per gli anni rimanenti prima della fine del quinquennio.

In ogni caso, fino al 2014 tale regime era considerato quello naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e pertanto non richiedeva il rispetto di specifici adempimenti.

Soltanto a partire dal 2015, a seguito dell’intervento di diverse disposizioni normative, è diventato opzionale e subordinato al rispetto del vincolo triennale di permanenza.

Proprio alla luce delle differenze in merito alla data di ingresso nel regime fiscale di vantaggio, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto chiarire che il passaggio al regime forfettario è “libero” fino al 2014.

Al contrario, il regime di vantaggio è diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – passaggio al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 ad 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Partita IVA regime forfettario con flat tax al 5% 

Oltre a ribadire la possibilità di accesso libero al regime forfettario, al titolare di partita IVA che ha avviato la propria attività nel 2014 viene confermata anche la possibilità di applicazione dell’aliquota di tassazione del 5%, agevolazione prevista per i primi cinque anni dall’avvio dell’attività.

La mini flat tax sarà applicabile, quindi, fino all’anno d’imposta 2018, ovvero per i periodi rimanenti prima del compimento del quinquennio. Soltanto dal 2019 è previsto il passaggio al regime di tassazione forfettario con aliquota del 15%.

Aspettiamo ancora un po per vedere se il regime forfettario sia defibnitivo , o cambierà qualcosa nei primi giorni del nuovo anno.

di Antonio Gentile