Oltre 49mila donne si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2017: bisogna continuare e crederci.

L'Istat ha svolto per la prima volta un'indagine sui servizi offerti dai centri antiviolenza. Più della metà delle donne hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza.

Oltre 49mila donne si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2017: bisogna continuare e crederci.

Violenza sulle donne, le denunce sono solo la punta dell’iceberg, il 90% ancora teme e non parla. La violenza di genere contro le donne è di grandi dimensioni. Ce lo ricordano i dati relativi alle telefonate al numero 1522, da parte delle donne che hanno subito violenza nel primo semestre del 2018 e che sembrano essere in crescita rispetto all’anno precedente. Tante telefonate, sì,ma ancora troppo poche se si considera che il 90% delle donne vittime di violenza non denuncia e il 30% non si rivolge a nessuno.

Sono oltre 49mila le donne che nel 2017 si sono rivolte per chiedere aiuto ai Centri antiviolenza. Questi i dati dell’Istat, che ha svolto per la prima volta l’indagine sui servizi offerti dai Centri alle vittime di violenza, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità (Dpo) presso la Presidenza del Consiglio, le regioni e il Consiglio nazionale della ricerca (Cnr – Irrps). L’indagine è stata effettuata nei mesi di giugno e luglio 2018 e sono stato intervistati 281 centri antiviolenza rispondenti ai requisiti dell’Intesa del 2014. Tra questi 253 hanno completato il questionario, di cui si rilasciano i primi dati.

Le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza sono esattamente 49.152 e di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il numero medio di donne prese in carico dai centri (115,5) è massimo al Nord-est (170,9) e minimo al Sud (47,5). Il 26,9 delle donne è straniera e il 63,7% ha figli, che sono minorenni in più del 70% dei casi. I centri forniscono in prevalenza servizi di ascolto e accoglienza, supporto legale, orientamento e accompagnamento ad altri servizi, supporto psicologico, aiuto nel percorso di allontanamento dal partner violento, orientamento lavorativo, sostegno all’autonomia.

In alcuni casi il servizio è fornito direttamente dal centro, in altri, dal centro in collaborazione con i servizi sul territorio, in altri ancora, il centro assolve la funzione di indirizzamento. La maggior parte dei centri, l’85,8%, lavora in rete con altri enti della rete territoriale e quasi tutti, il 95,3%, aderiscono al numero verde nazionale 1522 contro la violenza e lo stalking.

La possibilità di contattare il centro antiviolenza da parte delle donne, continua l’Istat, è elevata, il 68,8% ha messo a disposizione una reperibilità H24, il 71,1% ha attivato un servizio di segreteria telefonica negli orari di chiusura e il 24,5% possiede un numero verde dedicato. Sono circa 4.400 le operatrici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza, di queste il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria.

Le figure professionali che sono maggiormente presenti nei centri, coerentemente con i servizi prestati, sono le avvocate, le psicologhe e le operatrici di accoglienza. Il 93% dei Centri antiviolenza, infine, prevede una formazione obbligatoria per le operatrici che sono impegnate presso il centro. Nell’85% dei casi è il centro stesso che ha organizzato corsi di formazione per il personale.

L’elenco sotto riportato consente di distinguere i reati perseguibili d’ufficio, con una denuncia, dai reati a querela di parte, procedibili solo a querela.


ART. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:

Se qualcuno viene maltrattato in famiglia, da intendersi famiglia in senso lato (anche convivenze, altri familiari) e si richiedono comportamenti ripetuti nel tempo; anche la violenza psicologica rientra nel reato di maltrattamenti.
Procedere con una DENUNCIA


ART. 612 c.p.: MINACCIA:

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.
Procedere con una DENUNCIA

ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE:
Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 20 giorni.
Procedere con una DENUNCIA

ART. 583 c.p.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  LESIONE PERSONALE:
Lesione fisica e psichica grave o gravissima.
Procedere con una DENUNCIA

ART. 583 bis c.p.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI:
Lesione ai genitali femminili e varie pratiche di mutilazione genitale (clitoridectomia, escissione e infibulazione).
Procedere con una DENUNCIA

ART. 610 c.p.: VIOLENZA PRIVATA:
Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualcosa, ad esempio: dover andare con qualcuno, non poter uscire ecc.
Procedere con una DENUNCIA

ART. 629 c.p.: ESTORSIONE:
Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé un danno, mentre l’autore del reato procura a se stesso un ingiusto profitto, ad esempio: firmare un contratto, donare qualcosa, ecc.
Procedere con una DENUNCIA

ART. 609 c.p.: VIOLENZA SESSUALE:
Chiunque con esplicito consenso o con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, compie atti sessuali con un minore fino ai 14 anni.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza.
Procedere con una DENUNCIA

ART: 612 –bis StGB: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI):
Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Procedere con una DENUNCIA

ART. 575 c.p.: OMICIDIO:
Se si cagiona la morte della persona in modo doloso.
Procedere con una DENUNCIA

ART. 594 c.p.: INGIURIA
Se una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera).
Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 612 c.p.: MINACCIA:
Se qualcuno viene minacciato.
Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 581 c.p.: PERCOSSE:
Se qualcuno viene percosso e dal fatto non deriva una malattia.
Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE:
Lesione fisica e psichica.
Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni) se le lesioni procurate hanno una prognosi inferiore a 20 giorni.

ART. 660 c.p.: MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE:
Se qualcuno viene molestato in un luogo pubblico o per telefono.
Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 609-bis c.p.: VIOLENZA SESSUALE:
se una persona viene costretta con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali, ovvero se una persona induce un’altra a compiere o subire atti sessuali.
Procedere con una QUERELA (entro 180 giorni), successivamente non potrà essere più ritirata.

ART: 612 –bis StGB: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI):
Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Procedere con una QUERELA (entro 180 giorni).

Per interrompere questo maledetto modo violento, bisogna che le donne debbano trovare il coraggio per denunciare e non chiudersi nel mondo omertoso che a volte vince perchè  subentra  la paura di essere sole. La Dc, e in special modo il Movimento Femminile, stanno lavorando per portare altre soluzioni a questo sistema che non sempre le rende sicure di fronte a uno stato che spesso dimentica o non è presente.

doi Antonio Gentile