INFORMAZIONI UTILI SULLA “NUOVA SABATINI”

INFORMAZIONI UTILI SULLA “NUOVA SABATINI”

di SABRI PINTON – Segretario nazionale del Dipartimento Attività produttive – Ambiente – Comunicazione della DEMOCRAZIA CRISTIANA

La misura Beni strumentali “Nuova Sabatini” è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

Si rivolge, in particolare, alle micro piccole e medie Imprese.
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Alla data del 2 maggio 2018 risultavano ancora disponibili 282 milioni per le imprese, in tutta Italia. La misura prevede agevolazioni per finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di euro (a partire da 20mila euro) a fronte degli investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto e l’importo deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità produttiva. Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.
In relazione al settore di attività dell’Impresa, vi sono alcune differenze:

SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E ZONE RURALI

Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti
investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:

materiali o immateriali nelle aziende;

nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA

Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:

volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca;

produttivi nel settore dell’acquacoltura;

alla commercializzazione;

nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

ALTRI SETTORI

Per le imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli suindicati gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti
tipologie di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Per qualsiasi altro approfondimento e per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del Ministero: