A PROPOSITO DELL’ON. GIULIO ANDREOTTI: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE ESCLUDE RAPPORTI CON “COSA LORO” !

A PROPOSITO DELL’ON. GIULIO ANDREOTTI: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE ESCLUDE RAPPORTI CON “COSA LORO” !

di ANGELO SANDRI  * www.ilpopolo.news * www.democraziacristianaonline.it

 A PROPOSITO DELL’ON. GIULIO ANDREOTTI: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE ESCLUDE RAPPORTI CON “COSA LORO” !

 In un suo recente intervento apparso sui social il dott. STEFANO ANDREOTTI (Roma) sottolinea come negli ultimi tempi si fosse  tornati a parlare ed a scrivere con una certa insistenza sui processi che avevano coinvolto suo padre l’On. GIULIO ANDREOTTI.

Stefano Andreotti

<< Comprendo che da parte di alcuni – afferma il dott. Stefano Andreotti – che dopo gli anni impiegati nello svolgimento dei processi (e del conseguente calvario al quale è stato sottoposto mio padre), con indagini che hanno battuto a tappeto alla ricerca di prove tutta l’Italia e non solo, con la raccolta delle testimonianze di tanti collaboratori di giustizia, poi per lo più smentite (e per le quali non sapremo credo mai a quanto ammontò il fiume di denaro pubblico speso), non ci si rassegnerà mai ad accettare il ben magro risultato raggiunto.

Inviterei dunque – soprattutto coloro che le carte processuali non hanno letto e si limitano a riferire quanto riportato da altri – a leggere con attenzione un articolo pubblicato su “Il Tempo” di data 11 ottobre 2008 a firma del Professor Coppi e dell’Avvocato Bongiorno. >>.

Riportiamo dunque integralmente detto articolo con l’intento di poter ricostruire i fatti accaduti nella loro giusta dimensione.

<LA SENTENZA SU ANDREOTTI ESCLUDE RAPPORTI MAFIOSI>.

Quali difensori del Presidente Andreotti, abbiamo sempre scelto di non intervenire per correggere una serie di affermazioni, stucchevolmente susseguitesi nel tempo, sugli esiti dei processi: affermazioni talvolta del tutto destituite di fondamento, talaltra capaci di ingenerare facili equivoci.

Quindi, anche con riferimento ai reiterati interventi del dottor Caselli, vogliamo astenerci da ogni commento: chi davvero vuol conoscere la realtà e i processi che intorno a essa sono stati celebrati potrà leggere con attenzione tutti gli atti.

On. Giulio Andreotti

E’ infatti la lettura completa delle carte che documenta in modo inconfutabile se e cosa l’accusa aveva ipotizzato e qual è stato l’effettivo esito dei processi.

Desideriamo tuttavia richiamare l’attenzione sul fatto che il dottor Caselli, quando parla del Presidente Andreotti, cita sempre e soltanto la sentenza della Corte d’Appello di Palermo come se fosse l’unica e definitiva sentenza che ha riguardato il presidente.

 In questo modo, egli dimentica innanzitutto che il presidente è stato assolto nel processo di Perugia per l’omicidio di Carmine Pecorelli, e che la medesima accusa di essere mandante di quell’omicidio è stata sostenuta anche dai rappresentanti dell’accusa del processo di Palermo.

Ma quel che ci sembra più singolare è che il dottor Caselli, quando parla del processo di Palermo, elenca una serie di affermazioni contenute soltanto nella sentenza di appello, omettendo di ricordare non solo la diversa – e a nostro avviso ben più persuasiva – sentenza del Tribunale di Palermo, ma anche che il processo non si è è affatto fermato al grado di giudizio da lui citato.

Esiste infatti un terzo grado di giudizio e viene da chiedersi perché il dottor Caselli non rammenti mai la sentenza di Cassazione, che è quella definitiva e che proprio in relazione alle due sentenze precedenti (quella del Tribunale e quella della Corte d’Appello), esplicitamente afferma:

“I giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse, ma non rientra tra i compiti della Cassazione operare una scelta tra le stesse’.

 Ma c’è qualcos’altro che il dottor Caselli dimentica ed è la dimenticanza più singolare: la sentenza della Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo per i fatti successivi al 1980, riconoscendo assoluta estraneità del Senatore Andreotti a “Cosa Nostra”.

 Quanto invece al periodo di tempo antecedente al !980 – coperto dalla prescrizione e rispetto al quale la Cassazione aveva limitati poteri di controllo – i giudici di legittimità, valutando le motivazioni della Corte d’Appello, non solo hanno sentito il dovere di precisare che “la ricostruzione e la valutazione dei singoli episodi è stata effettuata in base ad apprezzamenti ed interpretazioni che possono anche non essere condivise”, ma hanno addirittura aggiunto che agli apprezzamenti e alle interpretazioni della Corte d’Appello “sonio contrapponibili altre dotate di uguale forza logica”. A firma di: Avvocato Giulia Bongiorno e Avvocato Franco Coppi.

Un tanto al fine di riportare quanto stabilito effettivamente dagli organi di giustizia e le effettive risultanze della sentenza riguardante l’On. Giulio Andreotti ed i rapporti con “Cosa loro”.

ANGELO SANDRI – segreteria.nazionale@dconline.info