LE PRINCIPALI NORME DELLA LEGGE NUMERO 60 DEL 10 LUGLIO 2019: IL COSIDDETTO “CODICE ROSSO”.

LE PRINCIPALI NORME DELLA LEGGE NUMERO 60 DEL 10 LUGLIO 2019: IL COSIDDETTO “CODICE ROSSO”.
Flavia Castiglioni

A cura di Flavia Castiglioni *

flavia.castiglioni@dconline.info *

Segretario regionale del Movimento femminile e per le Pari Opportunità Democrazia Cristiana regione Toscana

www.ilpopolo.news 

www.democraziacristianaonline.it * www.nuovademocraziacristiana.it *

< LE PRINCIPALI NORME DELLA LEGGE NUMERO 60 DEL 10 LUGLIO 2019: IL COSIDDETTO “CODICE ROSSO” >

Il 9 agosto del 2019 è entrata in vigore la legge numero 69 ( approvata definitivamente in data 10 luglio 2019).

Si tratta della legge comunemente conosciuta come < Codice Rosso >, la quale ha introdotto tutta una serie di modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, nonchè tutta una serie di altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, ne esce notevolmente rinnovata e modificata.

Elenchiamo in questo articolo le principali norme che sono state introdotte ed il testo dei vari articoli del Codice così come vengono enunciati a seguito della nuova normativa.

  • Art. 387 bis c.p.  –  Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  • Art. 558 bis c.p. Costrizione o induzione al matrimonio

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

  • Art. 612 ter c.p. – Revenge Porn Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

  • Art. 583 quinquies c.p. – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

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A cura di FLAVIA CASTIGLIONI *

flavia.castiglioni@dconline.info *

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Salvatore Astro
3 anni fa

Salve…
Finalmente qualcuno si muove!
Sono davvero contento, ma, sarei stato più contento, sé le pene fossero più pesanti….
Per il momento almeno potrebbero contrastare la maggior parte dei casi.
Un applauso a chi sì è fatto promotore e di chi ci ha lavorato fino alla promulgazione.