Il Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana della provincia di Cosenza si impegna a sostegno dei diritti umani, quale garanzia di progresso civile in ogni Paese del mondo > (seconda parte)

Il Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana della provincia di Cosenza si impegna a sostegno dei diritti umani, quale garanzia di progresso civile in ogni Paese del mondo > (seconda parte)

A cura di Latifa Aboutaib (Cosenza) * latifa.aboutaib@dconline.info Cell. 324-8087437 * Segretario provinciale del Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana della provincia di Cosenza. 

Latifa Aboutaib (Cosenza)

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< Il Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana della provincia di Cosenza si impegna a sostegno dei diritti umani, quale garanzia di progresso civile in ogni Paese del mondo > (seconda parte).

Il Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana di Cosenza ha deciso di sviluppare un’azione concreta ed incisiva a sostegno die diritti umani, a qualsiasi livello di competenza.

Vogliamo dunque lavorare in questa direzione, in quanto siamo convinti che difendere e tutelare i diritti umani è la valida garanzia per un futuro migliore, a misura d’uomo, per tutte le società in qualsiasi Paese del mondo.

Il punto di partenza deve essere proprio la conoscenza della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha promulgato il 10 dicembre 1948.

Abbiamo già pubblicato in un precedente articolo su IL POPOLO i primi dieci articoli della dichiarazione universale. ed ora proseguiamo nella pubblicazione di altri DIECI ARTICOLI (DA 11° AL 20°).

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 11

1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

 

A cura di Latifa Aboutaib (Cosenza) * latifa.aboutaib@dconline.info Cell. 324-8087437 * Segretario provinciale del Movimento femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana della provincia di Cosenza.