Condono fiscale, ecco le scadenze: la guida dell’Agenzia delle entrate alla Pace Fiscale.

Pace fiscale, conto alla rovescia per accedere al condono: la guida L'Agenzia delle entrate chiarisce norme, modalità e termini dei condoni fiscali contenuti nel decreto legge sulla Pace Fiscale: attenzione, si parte già martedì prossimo 13 novembre.

Condono fiscale, ecco le scadenze: la guida dell’Agenzia delle entrate alla Pace Fiscale.

Arrivano le prime istruzioni per l’uso delle Entrate sulla pace fiscale per chi ha ricevuto (e non impugnato) un accertamento entro il 24 ottobre scorso. Il condono contenuto nel decreto fiscale – ora all’esame della commissione Finanze del Senato – consente di chiudere senza sanzioni e interessi le pendenze con il Fisco per le quali l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018, gli accertamenti con adesione sottoscritti ma non perfezionati al 24 ottobre 2018, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica o di liquidazione, gli atti di recupero credito, non impugnati ed ancora impugnabili al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla stessa data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sull’Agenzia delle entrate e i sui condoni fiscali, contenuti nel decreto legge sulla Pace fiscale varato lo scorso mese. L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

Si tratta di una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente, in quanto è prevista sia l’esclusione integrale delle sanzioni e sia degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il “capitale”, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento. I termini entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diversi in base al tipo di atto.

Condoni, le scadenze

Si parte martedì prossimo, 13 novembre 2018, con i casi di accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento). Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate ricorda i diversi termini entro cui effettuare i pagamenti e le modalità.

Entro il 23 novembre sono invece chiamati alla cassa i contribuenti che hanno ricevuto un invito al contraddittorio, per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018.

Stesso termine, il 23 novembre, per coloro che hanno ricevuto un avviso di accertamento di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata ovviamente dev’essere versata entro i predetti termini. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Possono accedere al beneficio della definizione agevolata i seguenti atti:

  • gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Quali atti non sono compresi nel condono.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso decreto-legge. Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione.

Condono, le modalità di versamento

Come spiega l’Agenzia delle entrate in caso di invito al contraddittorio, il contribuente può versare il dovuto in due modi:

  • per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107
  • per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.

In caso di accertamento con adesione, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.

In caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

I contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.
Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

notizie dal web, redatto da Antonio Gentile