Codice Rosso, codice morto ! ! * Ci rivolgiamo a “Chi l’ha visto ?”

Codice Rosso, codice morto ! ! * Ci rivolgiamo a “Chi l’ha visto ?”
Domizia Di Crocco (Latina)

A cura di Domizia Di Crocco ( Terracina/ prov. di Latina)

domizia.dicrocco@dconline.info * cell. 324-8648262 *

Segretario regionale Dip. Legalità e Giustizia della Democrazia Cristiana della regione Lazio

< Codice Rosso, codice morto ! ! * Ci rivolgiamo a “Chi l’ha visto ?” >

Il Dipartimento “Legalità e giustizia” della Democrazia Cristiana continua la sua alacre attività – con confronti e dialogo interdipartimentale – su argomenti che fanno eco, come per il globale, così per il locale.

Loredana Di Lorenzo (Roma) * Segretario Organizzativo naz.le Dip. Legalità e Giustizia D.C.  

Qui evidenziamo una legge attivata nel 2019 e resa ufficiale a livello nazionale in pompa magna…. che tutela soggetti vulnerabili e che rappresentano una grossa percentuale della comunità popolare nazionale.

Parliamo della legge 19 luglio 2019, n. 69 (nota all’opinione pubblica come Codice Rosso).

Essa è una legge della Repubblica Italiana a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.

Il decorso, nonché il processo di sviluppo e nascita della legge inizia il 17 luglio 2019: fu approvato definitivamente dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario.

E’ il cosiddetto Codice Rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69) recante il titolo: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

Laura Allevi (Ascoli Piceno) * Segretario naz.le Mov. femminile e Pari Opportunità della D.C.

Il testo era già stato approvato dalla Camera dei Deputati, il 3 aprile 2019, con 380 voti a favore, nessun contrario e 92 astensioni. Il provvedimento di legge entrò in vigore il 9 agosto 2019.

La legge deve il suo nome alla misura che prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori, come avviene nel pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato.

Anna Lucia Pappalardo (Potenza) * Segretaro naz.le del Dip. “Comunicazione e Marketing” D.C.

Dal punto di vista procedurale viene previsto che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale.

Il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

Altra novità introdotta è l’allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi per farlo e non più 6 mesi come in passato.

Entrando nel dettaglio, la legge apporta ulteriori modifiche al codice penale introducendo alcune nuove fattispecie:

  • Il reato di sfregio del volto. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo.
  • Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. “revenge porn”). La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. Il reato è commesso da chi diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, che dovevano rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, o attraverso l’uso di strumenti informatici.
  • Il reato di costrizione o induzione al matrimonio. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
    • Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
  • Tra le modifiche apportate dal Codice Rosso vi è anche quella relativa alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in modo da permettere al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).

Ci siamo resi conto che decorsi due anni la regge è ben poco applicata e non proprio adatta a conseguire i risultati dovuti. E questo non giova alla comunità che continua ad essere vittima di abusi, provocazioni e maltrattamenti.

Per tale ragione riteniamo indispensabile sensibilizzare i cittadini con la finalità di conoscerne l’esistenza e avviarne una proficua e costruttiva applicazione: se vogliamo la pace, lottiamo e sacrifichiamoci per la  giustizia !!

A cura di Domizia Di Crocco

 

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Salvatore Astro
3 anni fa

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